PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 90 del codice civile è inserito il seguente:

      «Art. 90-bis. - (Eguaglianza di sesso). - Il matrimonio può essere contratto tra persone di sesso diverso o dello stesso sesso con i medesimi requisiti ed effetti».

Art. 2.

      1. Le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di matrimonio si applicano indipendentemente dal sesso dei contraenti il matrimonio medesimo.
      2. Nelle disposizioni di legge e di regolamento vigenti, le parole: «marito e moglie», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «i coniugi».

Art. 3.

      1. L'articolo 143-bis del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 143-bis. - (Cognome dei coniugi). - Ciascuno dei coniugi aggiunge al proprio cognome quello dell'altro e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze».

      2. L'articolo 156-bis del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 156-bis. - (Cognome dei coniugi). - Il giudice può vietare a un coniuge l'uso del cognome dell'altro, quando tale uso sia a lui gravemente pregiudizievole e può parimenti autorizzare un coniuge a non utilizzare il cognome dell'altro, qualora dall'uso possa derivargli grave pregiudizio».